(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 11 ottobre 2006
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare
l'Art.  16  concernente l'istituzione di un programma di intervento a
favore delle imprese agricole in difficolta';
    Visto  in  particolare il comma 2 dell'Art. 16 della citata legge
regionale,  il  quale  stabilisce  che  le  modalita' applicative del
comma 1  sono  definite  con  atto  regolamentare da trasmettere alla
Commissione  europea  per  l'esame  di  compatibilita' ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato CE;
    Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea inerente gli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 10 ottobre 2004;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  1658
dell'8 luglio 2005 con la quale e' stato approvato in via preliminare
il  regolamento  recante  criteri  e  modalita' per la concessione di
finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in
difficolta';
    Considerato  che  il regolamento in questione e' stato notificato
alla  Commissione  europea, la quale, con nota del 26 luglio 2006, ha
comunicato la propria decisione favorevole C(2006) 3453;
    Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale   e   degli  enti  regionali»  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  del  27 agosto  2004,  n.  0277/Pres.,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1973 del
25 agosto 2006;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento recante le modalita' applicabili per
la  concessione  dei  finanziamenti  a  favore delle imprese agricole
singole  ed  associate  in  difficolta',  in esecuzione dell'Art. 16,
commi 1  e  2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 18 settembre 2006
                                ILLY